Si comunica che è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 39 del 27/06/2011 il Decreto Presidente Giunta n. 130 del 17/06/2011
A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell’Atto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ INCENDI BOSCHIVI ANNO 2011.

IL PRESIDENTE  VISTE

la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare

l’art. 3 comma 3 lettera c) d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di

incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità,

all’interno dei Piano regionale;

la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia,

bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l’allegato C concernente le

“Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 563 del 22/07/2010 con la quale è stato approvato il

“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta

attiva contro gli incendi boschivi” ove è prevista l’adozione da parte del Presidente della

Giunta Regionale del Decreto di Massima pericolosità degli incendi boschivi sul territorio

della Regione Campania;

la DGR n. 1508 del 31/08/2007 che estende ai terreni agricoli, anche se incolti, e agli

orti, giardini parchi pubblici e privati il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri

materiali connessi all’esercizio delle attività agricole disponendo l’integrazione con tale

disposizione del decreto di massima pericolosità fissando il periodo di applicazione e le

sanzioni amministrative di riferimento;

ATTESO

che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dal competente Settore Foreste Caccia

e Pesca emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo

compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;

che l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, del 28/08/2007,

emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni

prodotti al tessuto sociale economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regioni un

intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi

introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare

con riferimento agli incendi di interfaccia;

che con nota n. DPC/CD/0000328 del 13/05/2011 il Dipartimento della Protezione Civile

della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che in considerazione delle

previste condizioni meteorologiche la campagna estiva 2011 avrà inizio il 15 giugno e si

protrarra sino a tutto il 30 settembre p.v.

RILEVATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano

lo stato di grave pericolosità potenziale d’incendio per le zone boscate della Regione Campania;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Foreste Caccia e Pesca e delle risultanze e

degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa

dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo.

Su proposta dell’Assessore all’ Agricoltura, Piano di sviluppo Rurale, Foreste Caccia e Pesca.

                                                                                              DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione

Campania dal

15 giugno al 30 settembre 2011 disponendo per lo stesso periodo, in ragione

delle citate Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’applicazione del divieto, di cui

alla DGR n° 1508 del 31/08/2007, di bruciatura di v egetali loro residui o altri materiali connessi

all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi

pubblici e privati.

Si richiama, a tal riguardo, l’attenzione circa l’osservanza delle norme previste dal Regolamento

“Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla legge regionale. 7 maggio

1996, n. 11, cosi come modificato dai D.P.G.R. n° 4 84 del 14/06/2002 e n° 387 del 16.06.2003,

alcune delle quali vengono appresso menzionate:

“Art. 6

- Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio -

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi

all’aperto nei boschi, come individuati dall’ art. 14 della presente Legge, e per una

distanza da essi inferiore a 100 metri;

2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei

pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente

anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

3. È fatta eccezione:

a) per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è

consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente

ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco

strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con

l’obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle

scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

b) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purchè ripulite da materiali

infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la

sorveglianza, è consentita l’accensione del fuoco e l’uso di fornelli a gas, elettrici, a

carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco

prima di abbandonare dette aree;

4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti

attività:

a) far brillare mine;

b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

c) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d’incendio.

5. Nel restante periodo dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.

6. In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall’art. 25 della L. R. n. 8. del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l’abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento.

7. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento. L’abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall’alba all e ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell’ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre.

8. La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente;

9. Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano”

Art. 7

- Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d ‘artificio –

1. Nell’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

2. Sono altresì vietati i fuochi d’artificio nei boschi e per una distanza di 1 km. da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.

3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta.”

Fermo restando quanto previsto agli artt.423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si ricorda che:

- le violazioni all’art. 6 commi 1, 2, e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall’art.10 commi 6, 7 e 8 della legge n.353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1032,91 e non superiore ad Euro 10329,14;

- le violazioni all’art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall’art. 47, comma 1, lett. b) dell’allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

- Le violazioni del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’ esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui alla DGR n° 1508 del 31/08/2007, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall’art. 47, comma 1, lett. b) dell’ allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di

Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

Si richiama inoltre l’attenzione sulle modifiche alla Legge Regionale 11/96 introdotte con LR 14 del 24/07/2006 e precisamente sul comma 2 bis dell’articolo 17 che recita “ nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l’inosservanza la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all’art. 25, comma 11.”

Si richiama, infine, l’attenzione:

- sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall’Art. 15 lettera i) del Codice della Strada

- della competente Autorità delle Ferrovie dello Stato affinché attivi tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate di attraversamento delle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto monde da vegetazione per una larghezza di metri 5 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;

- dei competenti Organi di controllo ed ispettivi di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade di attraversamento del territorio della Regione Campania di provvedere alla creazione di fasce di rispetto monde di vegetazione per una larghezza di metri 5 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;

- dei Comandi Militari in merito all’adozione, durante l’esecuzione di esercitazioni militari, delle precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Si invitano:

- le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dagli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio di dare la massima pubblicità al presente decreto e comunicare l’elenco e l’ubicazione delle prese idriche esistenti sul territorio comunale ai competenti Settori Tecnici Amministrativi Provinciali delle Foreste (S.T.A.P.F.) della Regione;

- le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, il Corpo Forestale Dello Stato, le Associazioni per la Protezione della natura, a voler consentire la massima divulgazione sul territorio della Regione Campania del presente Decreto.

Il presente Decreto è inviato al Responsabile del B.U.R.C. per la sua pubblicazione con procedura d’urgenza, al Settore Foreste, Caccia e Pesca per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.

Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito web della regione campania.

CALDORO

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 39 del 27 Giugno 2011

-UIL CFS_ DECRETO_PRESIDENTE_GIUNTA_AGC11_5_N_130_DEL_17-06-2011

Pubblicao da red. prov. “Alto Casertano- Matesino & d”

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