rifiuti-zero_logo1-483x260Questa è la ” Proposta ” di legge di iniziativa popolare ” Rifiuti zero ” per chi non la conosca, si discuterà in parlamento, è stata appena calendarizzata.

Disegno di legge d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, comma 2, della Costituzione, e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

Legge Rifiuti Zero: per una vera società sostenibile”

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ARTICOLATO

Art. 1

Obiettivi e finalità

  1. La presente legge persegue i seguenti obiettivi e finalità:
  2. ricondurre il ciclo produzione-consumo all’interno dei limiti delle risorse del pianeta, tramite l’eliminazione degli sprechi, massimizzando, nell’ordine, la riduzione dei rifiuti, il riuso dei prodotti e dei componenti di prodotti e il riciclaggio, minimizzando il recupero di materia diverso dal riuso e dal riciclaggio, lo smaltimento e il recupero di energia in modo da tendere a zero nell’anno 2020. Tale percorso, inclusivo della fase di ricerca sul rifiuto residuale secco ai fini della riprogettazione industriale di beni e di prodotti totalmente decostruibili e riciclabili, è sinteticamente indicato come “Strategia Rifiuti Zero – Zero Waste”;
  3. proteggere l’ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986;
  4. rafforzare la prevenzione primaria delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti;
  5. favorire l’accesso all’informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti;
  6. realizzare un programma di nuova occupazione articolato a livello regionale attraverso la costituzione di distretti del riutilizzo, del riciclo, del recupero e della riprogettazione industriale di beni e di prodotti totalmente decostruibili e riciclabili.
  7. Ai fini della presente legge e degli obiettivi indicati al successivo comma 3, si applicano i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché le definizioni formulate dall’articolo 183 dello stesso decreto legislativo e dall’articolo 1 della decisione 2011/753/UE della Commissione in data 18 novembre 2011.
  8. Nell’ambito della previsione di cui al comma 1, lettera a), sono stabiliti per i rifiuti urbani i seguenti obiettivi minimi, validi per ciascun ente locale:
  9. entro il 2016: 75 per cento di raccolta differenziata, 2 per cento di riuso, 70 per cento di riciclato e di compostato, 80 per cento di recupero di materia, 10 per cento di riduzione dei rifiuti rispetto al 2000;
  10. entro il 2020: 91 per cento di raccolta differenziata, 5 per cento di riuso, 85 per cento di riciclato e di compostato, 95 per cento di recupero di materia, 20 per cento di riduzione dei rifiuti rispetto al 2000;
  11. entro il 2050: 50 per cento di riduzione dei rifiuti rispetto al 2000.
  12. Con riferimento ai rifiuti speciali sono formulati i seguenti obiettivi minimi:
  13. entro il 2020: riduzione del 30 per cento rispetto alla produzione del 2000, riciclaggio del 90 per cento e recupero complessivo di materia al 95 per cento;
  14. entro il 2050: riduzione del 50 per cento rispetto alla produzione del 2000.

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testo disegno di legge – articolato

Pubblicato da red. prov. “Alto Casertano-Matesino & d”